A partire dal 16 marzo, i contribuenti con ruoli scaduti non potranno utilizzare i crediti erariali in compensazione.
E’ stato finalmente pubblicato il decreto attuativo, previsto dall’articolo 31 del DL 78/2010, che attribuisce ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali con la compensazione nell’ambito del modello F24.
Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 14 gennaio scorso, la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali “blocca” la compensazione fino a quando il contribuente non assolve i debiti scaduti.
A partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo, quindi, i contribuenti con ruoli scaduti avranno il divieto di utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell’erario.
Nel testo del provvedimento viene fatto esplicito riferimento al fatto che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione.
Il secondo comma dell’articolo 1 del decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi, così come per aggi e spese a favore dell’agente della riscossione, che sono espressamente menzionate; il provvedimento non fa esplicito riferimento agli interessi di mora, ma si ritiene che debbano essere ricompresi anch’essi.
Dal punto di vista operativo, comunque, si è scelto di utilizzare il modello F24 Accise, in quanto il medesimo riporta una sezione specifica relativa anche ad altri versamenti non ammessi in compensazione; anche se ciò potrebbe, di primo acchito, apparire una contraddizione, si intende unicamente affermare che il ruolo che si sta estinguendo (in modo totale o parziale) con l’utilizzo del credito è sempre una somma a debito e non può mai rappresentare, invece, un importo a favore del contribuente.
Nella sezione evocata, dovranno essere compilate le seguenti colonne:
– L’Ente: indicare R;
– Provincia: indicare la provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale pende il ruolo, utilizzando le sigle della tabella T2 più oltre riportata;
– Codice tributo: RUOL;
– Importi a debito versati: indicare l’ammontare del ruolo, in modo totale o per la parte che si intende estinguere.
Le colonne codice identificativo, mese e anno di riferimento, invece, non devono essere compilate.
Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite compensazione può avvenire anche in modo parziale ed in questo caso il contribuente, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto, è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere.
Laddove si riscontrino versamenti eccedenti l’ammontare del debito, l’articolo 5 del provvedimento stabilisce che l’istanza per il rimborso non dovrà essere inoltrata all’Agenzia, ma direttamente al concessionario: a tal fine, la norma impone all’agente della riscossione la verifica presso l’amministrazione competente circa l’effettiva sussistenza del credito utilizzato dal contribuente in compensazione.
(Fonte: Eutekne.info)