Lo scambio di corrispondenza è sicuramente un buon metodo per regolare i contratti tra le parti, in virtù del risparmio fiscale che può derivarne.
Per alcune tipologie di atti “formati mediante corrispondenza” l’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86 dispone la registrazione solamente in caso d’uso.
La regola, invece, prevede la registrazione a termine fisso ossia entro 30 giorni.
Registrazione equivale al pagamento dell’imposta di registro.
Il caso d’uso si ha quanto si vuole far valere la scrittura in sede giudiziale.
Sono in ogni caso esclusi dal beneficio della registrazione in caso d’uso, anche se redatti per corrispondenza, gli atti aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
Tra gli atti che, se redatti in forma di corrispondenza, sfuggono alla registrazione in termine fisso, si ricordano, ad esempio, le cessioni di credito, le compensazioni e le remissioni, le quietanze, le garanzie reali e personali a favore di terzi (a condizione, però, che non ne sia richiesta la forma scritta dal codice civile).
Gli stessi atti, ove redatti in forma scritta diversa dallo scambio di corrispondenza, sono soggetti a registrazione in termine fisso.
Nonostante la diffusione, nella prassi, della forma “epistolare”, non è possibile rinvenire nel codice civile la nozione di “atto formato per corrispondenza”.
La dottrina, nel cercare di sopperire alla carenza di definizioni normative, ha enucleato il concetto di “corrispondenza” facendo riferimento ad ogni forma di “scrittura privata” unilaterale che, incrociandosi con un’analoga scrittura proveniente dalla controparte, realizzi l’accordo contrattuale. La medesima dottrina, inoltre, ha posto in evidenza come, per potersi trattare di corrispondenza, è necessario che sul medesimo documento non sussistano le sottoscrizioni di entrambe le parti. In pratica perché si abbia “corrispondenza” e non “scrittura privata non autenticata” è necessario che il proponente invii la proposta richiedendo alla controparte di restituirgli una copia firmata per accettazione.
La forma dello scritto dovrà essere “epistolare”, nel senso che dovrà essere scritta in forma di lettera, diretta al destinatario, ma non è necessario che per l’invio venga utilizzato il mezzo postale.
(fonte: eutekne.info)