L’art. 19-bis1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 limita al 40% la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione e per fini privati.
La disposizione non si applica se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
La norma prevede due eccezioni in cui è possibile detrarre integralmente l’IVA, ovvero:
Le suddette deroghe prevedono che la limitazione del 40% non si applica per i veicoli:
Si ricorda che la detrazione forfettaria non trova applicazione in relazione ai motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).
Per tali beni e servizi è confermato il regime di totale indetraibilità oggettiva, tranne per i soggetti per cui i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Esempio. Acquisto autovettura per euro 14.640 (12.000 + 22% IVA pari a 2.640): non rientrando in nessuno dei casi previsti di detraibilità totale, l’impresa può detrarre solo il 40% dell’IVA esposta in fattura e, quindi, un importo di euro 1.056.
La restante parte dell’IVA, pari ad euro 1.584:
Diversamente, se lo stesso acquisto è effettuato da una scuola guida per un veicolo da utilizzare ai fini della formazione nell’attività imprenditoriale, l’IVA è detraibile al 100%.
La detrazione IVA sui costi delle autovetture è limitata al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo per l’uso personale (naturalmente, fatturato con IVA).
In questo caso, si ritiene che il corrispettivo vada determinato con le stesse regole previste per la quantificazione del fringe benefit. La base imponibile è determinata in funzione del valore normalepari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell’IVA.
Ne consegue che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA, l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile.
A parere del Fisco le suddette considerazioni sono applicabili solo per le assegnazioni ai dipendenti e non anche per quelle agli amministratori, per le quali la detrazione è sempre del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, interpello n. 904-472/2014).
Sempre ai sensi dell’art. 19-bis1 la limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche ai costi connessi all’autovettura quali:
Anche in questo caso, per detrarre l’IVA in misura superiore al 40% è necessario sostenere e dimostrare (onere della prova a carico del contribuente) l’utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell’attività.
Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 923, art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), alla norma in esame è stato aggiunto il seguente periodo “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Il nuovo obbligo decorre dal 1° luglio 2018 e impone, ai fini della detrazione dell’IVA, il pagamento degli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità, quali:
- carte di credito;
- bancomat;
- carte prepagate.
La dotazione di autovetture da parte di professionisti e imprese può avvenire anche mediate l’utilizzo di un contratto non traslativo della proprietà come ad esempio il noleggio ovvero la locazione finanziaria (leasing).
In questo caso, per il locatore, i canoni percepiti rappresentano il corrispettivo pattuito per la prestazione di un servizio, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n. 633/1972 e pertanto, sono soggetti ad IVA. L’aliquota da utilizzare è quella propria del bene oggetto del contratto e, quindi, per l’acquisizione di un autoveicolo, quella del 22%.
Per il locatario, invece, al ricorrere dei presupposti troverà applicazione la medesima limitazione forfettaria prevista per la compravendita di veicoli stradali a motore.
Di conseguenza, l’impresa o il professionista che corrisponde canoni di noleggio o leasing su un veicolo con limitazioni fiscali, può beneficiare della detraibilità del 40% dell’IVA esposta in fattura.
L’IVA indetraibile costituisce un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
(fonte: mysolution.it)