Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione prima casa è necessario, tra le altre condizioni, che l’acquirente risieda (o svolga la propria attività) nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato o dichiari, in atto, di volervi trasferire la residenza (nel Comune dove è ubicato l’immobile e non per forza nell’immobile stesso) entro 18 mesi dall’acquisto.
Sul requisito della “residenza” si sofferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza 3507, depositata in cancelleria l’11 febbraio 2011.
L’ordinanza riprende alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativi al requisito della residenza.
Si ricorda, in proposito, che la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), richiede (tra le altre condizioni per l’applicazione del beneficio fiscale) che l’immobile sia ubicato, alternativamente:
– nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;
– nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
– nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede;
– nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;
– in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero.
Ai fini della verifica della sussistenza della condizione in commento, è indispensabile, pertanto, stabilire in quale momento un soggetto possa definirsi “residente” in un dato Comune.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni (da ultimo, si veda Cass.18580/2010) che, ai fini di tale prova, non rileva il dato fattuale, ma è necessario fare riferimento al dato anagrafico.
Tuttavia, anche su quest’ultimo elemento possono sorgere dubbi. Infatti, ci si può chiedere se sia sufficiente che entro 18 mesi il contribuente abbia fatto richiesta al Comune per il cambio di residenza, o se sia indispensabile che la pratica per il cambio di residenza sia stata effettivamente portata a termine con successo. In proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12 agosto 2005 n. 38 (§ 2.4), ai fini della valutazione della sussistenza della condizione della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, chiarisce che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 2 del DPR 30 maggio 1989 n. 223. Tale indicazione, è stata precisata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che ai fini del godimento dell’agevolazione è sufficiente la presentazione dell’istanza di trasferimento della residenza, anche se essa non sortisce esito positivo (Cass. 1° luglio 2009 n. 15429), a meno che la domanda sia respinta ma non venga impugnata dal contribuente (Cass.14399/2010, si veda “Prima casa: se respinta, non conta la richiesta di residenza” del 16 giugno 2010).
(Fonte: Eutekne.info)