In applicazione delle norme sulla “compliance” tra Fisco e contribuente, il recente Provvedimento del 28/11/2017 ha stabilito, per la prima volta, le modalità per l’invio delle nuove comunicazioni “di anomalia” derivanti dal confronto tra:
a) i dati comunicati all’Agenzia tramite lo spesometro riferito al 1° semestre 2017:
- dai clienti del contribuente
- e dal contribuente stesso
con particolare riferimento ai dati di eventuali fatture emesse
b) e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA riferite allo stesso 1° trimestre 2017Le fattispecie si presenta nelle due seguenti situazioni:
- il contribuente ha inviato lo spesometro semestrale comunicando i dati delle fatture emesse, senza poi procedere, in riferimento allo stesso periodo, alla comunicazione delle liquidazioni periodiche
- i clienti del contribuente (titolari di partita IVA) hanno inviato lo spesometro semestrale evidenziando
fatture emesse/ricevute nei confronti del contribuente, ma quest’ultimo ha omesso di inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relativa al medesimo periodo.
come di consueto, l’Agenzia trasmetterà la comunicazione:
- all’indirizzo PEC attivato dal contribuente (ove registrato nella banca dati INI-PEC)
- o tramite posta ordinaria (se l’indirizzo PEC non è attivo o non è registrato nella banca dati INI-PEC) o cartaceo).
LE ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE
Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente può procedere, alternativamente:
- a giustificare l’anomalia: comunicando (anche tramite intermediario abilitato) agli indirizzi riportati nella comunicazione ricevuta, informazioni ovvero eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia;
- al ravvedimento operoso.
Il contribuente potrà regolarizzare l’eventuale violazione tramite ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97), beneficiando delle relative riduzioni delle sanzioni. In tale caso sarà necessario:
- presentare la comunicazione della liquidazione periodica
- versare la sanzione di €. 500 (non si applica l’abbattimento a €. 250, posto che la comunicazione risulta omessa e la regolarizzazione interviene, dunque, oltre i 15 giorni dal termine) abbattuta a 1/8 (la regolarizzazione interviene oltre 90 giorni dal termine), col codice tributo 8911 anno “2017”.
Naturalmente sarà opportuno ravvedere anche l’eventuale Iva dovuta, laddove la liquidazione a debito del trimestre non sia stata versata.
(fonte: redazionefiscale.it)