Con l’entrata in vigore il 29 agosto 2017 della legge sulla concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124), il contratto di locazione finanziaria trova finalmente una disciplina tipica, oltre che la definizione normativa.
In particolare, si tratta del contratto attraverso il quale un soggetto che opera nel settore finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni del cliente (“utilizzatore”), il quale ottiene la detenzione del bene stesso per un determinato periodo di tempo verso un corrispettivo, calcolato tenendo conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore avrà il diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito oppure, in caso di mancato esercizio del diritto, lo dovrà restituire. Di conseguenza, il leasing finanziario diventa un contratto “tipico”.
Dalla nozione si evince che sull’utilizzatore gravano i rischi, anche di perimento, del bene oggetto del contratto di leasing. Questa affermazione è interessante, poiché dovrebbe incidere sull’aspetto contabile dell’intera operazione del contratto di locazione finanziaria.
Infatti, il nuovo principio contabile OIC 16 stabilisce che le immobilizzazioni materiali, comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4, si rilevano inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito.
In attesa di conferma, la contabilizzazione dell’operazione di leasing, applicando il metodo fnanziario, per mezzo del quale, il soggetto utilizzatore, che benefcia dell’uso del bene, iscrive il bene acquisito in locazione fnanziaria fra le proprie immobilizzazioni, assoggettandolo ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale. Inoltre, l’utilizzatore deve registrare per competenza gli oneri fnanziari del canone e gli oneri accessori.
Il concedente iscrive nel proprio bilancio un credito verso l’utilizzatore per la parte relativa al capitale mentre registra, per competenza, la parte fnanziaria del canone e gli oneri accessori come componenti positivi di reddito.
Il comma 140 della legge in esame, stabilisce che ove oggetto del contratto siano immobili da adibire ad abitazione principale, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 76 a 81, della legge n. 208/2015, (legge di Stabilità 2016) dove vengono disciplinati gli aspetti civilistici della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo.