Capita sempre più spesso che un soggetto abbini all’attività di lavoro dipendente una seconda attività autonoma con propria partita Iva. In tal caso sorge il problema a livello previdenziale se per le due le attività nasca l’obbligo da pagare due volte i contributi previdenziali.
Vediamo i vari casi e cosa ne pensa l’Inps.
Anche se teoricamente è possibile aprire partita IVA, occorre valutare tutti gli aspetti con particolare attenzione per evitare il licenziamento e diminuire il carico contributivo; ad esempio:
Per verificare se un lavoratore dipendente che avvia un’attività parallela di lavoro autonomo (artigiano, commerciante, libero professionista) deve versare i contributi INPS per entrambe le attività (quella di lavoratore dipendente e quella di lavoratore autonomo) occorre innanzitutto stabilire se per l’attività di lavoro autonomo esercitata occorre iscriversi alla Gestione IVS per Commercianti ed Artigiani ovvero Gestione separata INPS e quindi se trattasi di ditta individuale o di libera professione.
L’art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996 prevede, per i soggetti che esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l’iscrizione nell’assicurazione prevista per l’attività prevalente.
L’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 prevede che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ex art. 2195 c.c. (produzione o dello scambio di beni o servizi).
L’applicazione del criterio della prevalenza non concerne, quindi, le attività autonome svolte in forma non imprenditoriale o di collaborazione coordinata e continuativa e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, si viene assoggettati ad entrambe le gestioni previdenziali, non sussistendo l’unificazione della contribuzione sulla base del criterio della cosiddetta attività prevalente e ricorrendone i presupposti.
Di conseguenza, si possono verificare le seguenti situazioni:
Nel caso di lavoro dipendente a tempo pieno ci possiamo rifare alla nota dell’Inps in cui si evince che NON bisogna iscriversi alla gestione commercianti, in quanto l’attività prevalente è da dipendente e non autonomo, come tale rientra nei casi di “non iscrivibilità”.
I casi nei quali è prevista la “non iscrivibilità” sono:
(fonte: ilcommercialistaonline.it)