Con la risoluzione n. 57/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti anche in merito alle novità introdotte dalla Manovra correttiva con riferimento alle modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita IVA.
Infatti, la Manovra correttiva di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, all’art. 3 viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di IVA, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- Entratel per i professionisti abilitati
- Fisconline per i singoli contribuenti
Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.
Nello specifico, quindi, a seguito di tali modiche, questo è lo scenario che si viene a prospettare:
- F24 con saldo zero: sia i titolari di partita IVA che i privati continuano a presentarlo esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- F24 con saldo positivo, per effetto di compensazioni: i soggetti titolari di partita IVA devono necessariamente utilizzare per l’invio i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso di soggetti privati è possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche e Poste Italiane);
- F24 con saldo positivo, senza compensazioni: i soggetti privati possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra euro 1.000), anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione). I titolari di partita Iva hanno, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche (solo in tal caso è ammesso l’utilizzo dei servizi di internet banking).
(fonte: mysolution.it)