L’art. 4 del decreto legge n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha previsto un nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, introducendo un nuovo obbligo per i soggetti intermediari che, anche attraverso la gestione di portali on line, mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dispongono di unità immobiliari da locare.
Con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, tali intermediari dovranno infatti agire in qualità di sostituti d’imposta, operando una ritenuta alla fonte del 21% sui proventi derivanti dalle locazioni brevi; tale ritenuta, in mancanza dell’esercizio dell’opzione da parte del locatore dell’immobile, sarà considerata a titolo di acconto.
Per i redditi fondiari derivanti da questo tipo di contratti di locazione breve viene data la possibilità dell’applicazione della cedolare secca del 21%, laddove il locatore dell’immobile ne eserciti la relativa opzione.
Inoltre, gli intermediari dovranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria (secondo le norme attuative ancora da approvare) i dati relativi ai contratti di locazione breve, pena l’applicabilità della sanzione da 250 a 2.000 euro, prevista dall’art. 11, comma 1 del DLgs. 471 del 1997 e inviare ai proprietari degli immobili la Certificazione Unica annuale con il dettaglio degli importi pagati a titolo di ritenuta.
Inoltre, gli intermediari dovranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati relativi ai contratti di locazione breve, pena l’applicabilità della sanzione da 250 a 2.000 euro, prevista dall’art. 11, comma 1 del DLgs. 471 del 1997 e inviare ai proprietari degli immobili la Certificazione Unica annuale con il dettaglio degli importi pagati a titolo di ritenuta.
La normativa si applica anche ai gestori di portali internet esteri, i quali dovendo applicare l’Iva italiana, dovranno identificarsi in Italia e adempiere a tutti i relativi obblighi Iva.
Infatti, l’attività dei portali on line relativa alle locazioni brevi di immobili ubicati in Italia, laddove resa B2C, è soggetta a IVA in Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. a) del DPR n. 633 del 1972, considerato che, per tali servizi, rileva il luogo in cui è situato l’immobile.
(fonte: Eutekne.info)