Capita sempre più spesso che ci si avvalga dei servizi di Google per la pubblicità su internet; tale servizio è noto come “Google Adwords”.
Se il soggetto che richiede il servizio si è registrato come “soggetto passivo d’imposta” riceve la fattura da Google senza l’Iva ma con l’indicazione che tale imposta deve essere assolta con il metodo del “reverse charge”.
La registrazione di tali fatture provenienti da Google per Adwords o altro fornitore estero, sono sempre fonte di dubbi.
La fattura che normalmente il committente soggetto passivo italiano riceve da Google è emessa da Google Ireland Limited con sede a Dublino, Irlanda, non reca addebito di Iva e porta la seguente annotazione: “Servizi soggetti a inversione contabile. Iva a carico del destinatario in conformità all’articolo 196 della direttiva 2006/112/EC”.
L’articolo 196 della direttiva recita:
“L’IVA è dovuta dai destinatari soggetti passivi di servizi di cui all’articolo 56, o dai destinatari, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55, se i servizi sono resi da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.”
La particolare applicazione dell’Iva a tale operazione con la modalità dell’inversione contabile, comporta che debitore di imposta diventi il committente invece che il cedente.
Nel caso in esame l’Irlanda è paese facente parte della Comunità Europea.
Per i servizi acquistati da un prestatore residente in un Paese comunitario il nostro legislatore, dunque, ha previsto che l’assolvimento dell’Iva avvenga mediante l’integrazione del documento ricevuto (e non con l’emissione di una autofattura come invece è necessario se il cedente/prestatore risiede in un paese Extra UE).
La fattura pertanto andrà integrata con una annotazione sul documento stesso e registrata sia sul registro acquisti che sul registro delle fatture emesse per consentire l’assolvimento dell’imposta nel territorio italiano, paese dove si trova il committente.
Si tratta di una operazione imponibile in Italia ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 e come tale va inserita negli elenchi Intrastat “servizi”.
(fonte: www.fiscoetasse.com)