Aliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) per i professionisti privi di cassa previdenziale.
È questa una delle novità apportate, a decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 165, della Legge 232/2016) a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.
Una riduzione rispetto l’aliquota del 2016 pari al 27% (+0,72%).
Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l’aliquota contributiva al 24%.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata la contribuzione dovuta è calcolata sul reddito netto ottenuto dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti, secondo le disposizioni dell’articolo 54 del Tuir.
Per i “collaboratori e figure assimilate” ossia i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota resta del 32% (+0,72%), ridotta al 24% (+0,72%) se pensionati o iscritti ad altra previdenza.
Per l’anno 2017 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00. Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l’anno 2017 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00. Conseguentemente:
Purtroppo chi non raggiunge tale reddito minimo ha da un lato il vantaggio di non versare contributi minimi, ma la penalizzazione a livello pensionistico in quanto non gli matura l’anno intero. Ad esempio: se versa contributi su un reddito di € 7.774 (pari al 50% del minimale) gli vengono accreditati 6 mesi di anzianità contributiva per il montante pensionistico.