Come già ricordato le imprese in contabilità semplificata dal 2017 adottano il nuovo criterio di determinazione del reddito di cui all’art. 66 del TUIR secondo il principio di cassa; tuttavia tale sistema possiamo definirlo ibrido in quanto per una parte dei componenti si applica ancora il principio della competenza economica.
Nel corso di Telefisco 2017 l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti su taluni aspetti mentre altri restano da chiarire.
La situazione può essere così schematizzata:
COMPONENTI |
PRINCIPIO |
|
– RICAVI
– DIVIDENDI – INTERESSI ATTIVI – SPESE SOSTENUTE – RICAVI AUTOCONSUMO – PROVENTI DA IMMOBILI ABITATIVI (ART. 90 TUIR) – PROVENTI DA IMMOBILI STRUMENTALI – PLUSVALENZE – SOPRAVVENIENZE ATTIVE – MINUSVALENZE – SOPRAVVENIENZE PASSIVE – AMMORTAMENTI – ACCANTONAMENTI T.F.R. DIPENDENTI – CANONI LEASING – MAXI-CANONE |
CASSA CASSA CASSA CASSA . CASSA . . . . . . . . . |
. . . . COMPETENZA . COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA |
Resta il problema fondamentale del trattamento delle rimanenze di magazzino, in quanto per il primo anno di applicazione del nuovo regime (es. 2017) diventano costi deducibili ma poi scompaiono definitivamente dalle rilevazioni contabili.
Il nuovo art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 prevede tre diverse metodologie delle operazioni contabili:
COMMA 1 | Istituzione di due distinti registri (il primo relativo agli incassi, il secondo relativo ai pagamenti). |
COMMA 2 | Sistema di registri IVA-integrati, che sostituiscono i registri degli incassi e dei pagamenti. Nei registri IVA devono essere annotati gli ammontari complessivi dei mancati incassi o pagamenti al termine del periodo d”imposta (con annotazione degli estremi delle fatture). Nel corso di Telefisco è stato precisato che tale annotazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Successivamente al momento dell’incasso ovvero del pagamento, i relativi ricavi e costi (con gli estremi delle fatture di riferimento) devono essere separatamente annotati nei registri IVA (entro 60 giorni dall’incasso o dal pagamento). |
COMMA 5 | Metodo delle registrazioni IVA “regime di cassa virtuale”. Previa un’opzione triennale, con tale metodologia di contabilizzazione, si presume che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione delle fatture. Nel corso di Telefisco 2017 è stato precisato che le fatture di acquisto possano essere annotate entro i termini previsti dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e in tale momento l’IVA è ammessa in detrazione ed ai fini delle imposte dirette il costo si intende sostenuto, diventando in tal modo deducibile. |
(fonte: mysolution.it)