Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato un vademecum sull’utilizzo della pec (Posta Elettronica Certificata) e sul suo valore legale.
Anzitutto viene chiarito che la validità legale si ha quando lo scambio di posta elettronica avviene fra due caselle “certificate”; così non è se una delle due è una casella di posta “ordinaria”.
Per definizione la PEC “è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”; è, dunque, un sistema nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale.
1) MITTENTE
2) DESTINATARIO
Per espressa previsione di legge la trasmissione effettuata via PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta e consente di opporre ai terzi la data e l’ora di trasmissione e di ricezione del documento.
“La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna”. Dunque, sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna rappresentano prove “piene”, ossia il giudice deve valutarle in conformità a quanto previsto dalla legge senza alcun margine di discrezionalità.
Nel dettaglio la ricevuta di accettazione, sottoscritta con firma elettronica qualificata e contenente i dati di certificazione del gestore di PEC del mittente, costituisce la prova legale, opponibile ai terzi, che il messaggio in una determinata data ed ora è stato accettato dal sistema ed inoltrato al gestore PEC del destinatario.
Analogamente la ricevuta di avvenuta consegna (rilasciata automaticamente al mittente dal gestore di PEC del destinatario) fornisce al mittente la prova che il messaggio è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario e che si trova nella sua disponibilità, a prescindere dal fatto che questi lo abbia letto oppure no. La legge attribuisce valore legale non alla lettura effettiva del documento, ma soltanto al fatto oggettivo che il documento sia stato recapitato e si trovi nella materiale disponibilità del destinatario. Dal punto di vista giuridico, in questo caso, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, analoga a quella prevista in tema di dichiarazioni negoziali dall’art. 1335 c.c. per il caso della raccomandata a/r.
(fonte: eutekne.info)