Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute d’acconto, in quanto confluiti in altri codici tributo già esistenti per il modello F24.
Il riferimento normativo è ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24, 25-bis e 29 del DPR 600/1973 e delle somme trattenute ai sensi dell’art. 50 del DLgs. 446/1997.
Per i datori di lavoro, la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), che confluiscono entrambi nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Per quanto concerne, invece, i lavoratori autonomi, si evidenzia che non è stato “toccato” dal processo di revisione il codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni), ma in esso confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
Dal 1° gennaio 2017, quindi, non potranno essere presentati modelli F24 con i vecchi codici tributo, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre, risultando essi soppressi (quindi, anche qualora la loro immissione telematica fosse possibile, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate probabilmente non riuscirebbe ad “abbinarli” ai relativi importi dichiarati).
Qualche dubbio rimane sul ravvedimento operoso relativo al versamento di ritenute riguardanti il periodo d’imposta 2016, come nel caso delle ritenute IRPEF che dovevano essere versate a giugno scorso con il codice tributo 1004, ma per le quali si opererà con ravvedimento operoso nel 2017, oppure come per le ritenute operate a un agente a maggio 2016, per le quali non si è effettuato il versamento (con il codice tributo 1038), ma si eseguirà il ravvedimento operoso nel 2017.
L’Agenzia delle Entrate non ha fornito informazioni specifiche in merito al ravvedimento operoso, ma si deve ritenere che, poiché i vecchi codici tributo indicati nella risoluzione, tra cui il 1004 e il 1038, saranno comunque soppressi dal 2017, dal 1° gennaio prossimo nessuno di essi potrà più essere utilizzato e, quindi, anche per il ravvedimento operoso dovrebbero utilizzarsi i nuovi codici tributo (nei casi sopra citati, rispettivamente il 1001 e il 1040), salvo diverse indicazioni dell’ultimo minuto da parte dell’Amministrazione finanziaria.
(fonte: eutekne.info)