Dal 1° gennaio 2017 il “nuovo modello” di lettera d’intenti non prevede più la possibilità per l’esportatore abituale di richiedere la non applicazione dell’Iva al proprio fornitore con la semplice indicazione del periodo di validità (dal… al…).
La presentazione della lettera d’intenti permette a colui che presenta lo status di “esportatore abituale” (ossia che nell’anno precedente ha effettuato operazioni non imponibili ai fini IVA maggiori del 10% rispetto al totale delle operazioni attive) di poter acquistare da operatori italiani o effettuare importazioni in dogana, senza venire gravato dall’IVA, ciò nel limite del suo plafond.
La lettera d’intenti deve:
Una volta andato a buon fine il controllo di cui sopra, il fornitore può emettere fattura senza IVA, a sensi dell’art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel corpo della fattura la dicitura “operazione senza IVA come da Vs lettera d’intenti n. …. del…”.
Entrambi gli operatori (cedente e cessionario/esportatore abituale), dovranno annotare nell’apposito registro delle lettere d’intenti emesse e ricevute gli estremi della lettera di cui si tratta.
La novità consiste nella scomparsa, nella nuova versione, in vigore dal 1.3.2017, del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA per un determinato periodo dell’anno (dal… al…).
Per le operazioni dal 1.1.2017 già effettuate in base al “vecchio modello” dove risulta indicato il periodo di validità della dichiarazione (es. dal 1.1.207 al 31.12.2017), tale dichiarazione sarà valida solo per le operazioni intrattenute fino al 28.02.2017. Sarà necessario presentare il nuovo modello per le operazioni dal 1.3.2017 al 31.12.2017, ovviamente indicando non più la data di validità ma l’ammontare specifico delle operazioni.
(fonte: fiscal-focus.it)