Il 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 che introduce la c.d. rottamazione delle cartelle di Equitalia.
Il decreto in questione ha confermato l’estensione del condono alle multe stradali, ma ha escluso dalla rottamazione gli interessi e l’aggio.
La rottamazione prevista dal decreto fiscale si riferisce a tutte le cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015; quelle notificate prima del 2000, quindi, non potranno godere della sanatoria.
Nella rottamazione sono inclusi tutti i ruoli relativi ai tributi, alle imposte (compresa l’Iva se non è riscossa all’importazione), ai contributi previdenziali e assistenziali e alle multe per infrazione del Codice della Strada.
Come recentemente confermato, anche i ruoli emessi dagli Enti locali e relativi all’Ici o alla tassa sui rifiuti possono rientrare all’interno della sanatoria. Per questi ultimi, tuttavia, come per le multe, a decidere se aderire alla sanatoria saranno i Comuni caso per caso.
Come accennato, la rottamazione delle cartelle di Equitalia, non copre tutte le somme aggiuntive da pagare; infatti, in aggiunta all’importo di base, i debitori dovranno pagare:
Circa le multe stradali, oltre all’importo di base il debitore dovrà pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.
Coperte dalla rottamazione delle cartelle e quindi non si devono pagare, invece:
Si potrà scegliere se pagare tutto il debito in un’unica soluzione oppure in 4 rate.
In caso di rateizzazione le prime 2 rate sono pari a un terzo dell’intera somma, mentre la terza e la quarta ad un sesto; la terza rata dovrà essere versata entro venerdì 15 dicembre 2017; la quarta e ultima rata dovrà essere versata entro giovedì 15 marzo 2018.
A seguito della presentazione della domanda, Equitalia comunicherà ai debitori, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della procedura, l’ammontare delle somme dovute e i dettagli relativi alle singole rate.
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(fonte: leggioggi.it)