Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“decreto per l’internazionalizzazione delle imprese”), relativamente alle cessioni di immobili e di aziende il Fisco non può presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale).
Questa norma ha efficacia retroattiva, essendo di interpretazione autentica: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22221/2016.
Nella fattispecie i contribuenti avevano giustificato l’operazione sulla base dei dissidi esistenti tra i soci di una società e il grave stato di salute di uno di loro.
(fonte: Il Sole 24 Ore)