La non imponibilità Iva della cessione intracomunitaria non viene meno per il solo fatto che non sia stato indicato il numero identificativo Iva attribuito dallo Stato di destinazione.Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 20 ottobre 2016, causa C-24/15.
Per gli eurogiudici, infatti, la normativa Ue non contiene alcuna disposizione sugli elementi di prova necessari ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità delle cessioni intra-Ue; i mezzi di prova a disposizione del contribuente che intende beneficiare di detto regime possono comunque essere stabiliti dai singoli Stati.
In tale contesto l’azione dei singoli Stati dev’essere mirata ad assicurare l’esatta riscossione dell’Iva ed evitare la commissione di frodi, ma ciò deve avvenire nel rispetto del principio di neutralità, che governa il funzionamento del tributo.
Per la Corte Ue, quindi, subordinare la non imponibilità Iva di una cessione intraUe al rispetto di requisiti formali a discapito di quelli sostanziali, violerebbe proprio il principio di neutralità.
Dunque la preventiva iscrizione Vies richiesta dalla normativa italiana non è conforme alla normativa europea che in materia di Iva è prevalente su quella nazionale.
(fonte: mysolution.it)