Al via il credito d’imposta per gli interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.
Dal prossimo 16 novembre e sino al prossimo 31 marzo 2017 le imprese che smantellano l’amianto, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla loro natura, possono richiedere il bonus previsto dall’art. 56 della L. n. 221/2015.
E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 giugno 2016 che individua la disciplina attuativa del credito d’imposta, definendo: le tipologie di interventi ammissibili; le modalità e i termini per la concessione; il limite massimo di spesa; la determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono considerate agevolabili le spese per la rimozione e lo smaltimento di:
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra indicati, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il bonus spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. L’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Le istanze di accesso potranno essere presentate al Ministero dell’Ambiente a partire dal 16 novembre (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo) e sino a 31 marzo 2017. Andranno trasmesse e compilate esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.
Nell’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere indicato:
A corredo della domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
(fonte: fiscopiu.it)