I contribuenti forfetari hanno un particolare regime fiscale in base al quale non addebitano l’Iva in vendita né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
In relazioni alle operazioni con l’estero, il comma 58 della L. 190/2014 individua in modo puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori esteri.
Nel caso di acquisti di beni da operatori UE entro la soglia di euro 10.000 l’Iva viene assolta dal cedente nel paese di origine dei beni; l’acquirente forfetario non ha obbligo di iscriversi al VIES né di compilare l’Intra. In pratica si comporta come in qualunque soggetto privato senza partita Iva.
In caso di superamento della soglia di euro 10.000, l’acquisto assumerà rilevanza in Italia, secondo le regole degli acquisti UE, che prevedono per l’acquirente:
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato UE non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, e sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l’Iva non viene evidenziata in fattura.
Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.
Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i contribuenti forfetari non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi la normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole trovando la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R n. 633/1972.
Quindi, nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da soggetti comunitari, il contribuente forfetario dovrà:
Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre dovrà:
Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter rese a soggetti comunitari, l’operatore italiano contribuente forfetario deve:
Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a soggetti operatori economici extra-UE il contribuente forfetario non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma dovrà emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.
L’effettuazione di esportazioni (ossia cessioni di beni a soggetti extra-ue) non costituisce motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario (al contrario invece del regime dei “minimi”), nel caso in cui vengano effettuate dal contribuente forfetario importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate si applicano le ordinarie regole contenute negli articoli 8, 8-bis, 9, 67 D.P.R. del 633/1972.
(fonte: ecnews.it)