La Cassazione con sentenza a Sezioni unite n.13378/2016 del 30/06/2016 ha stabilito in via definitiva che entro la prossima scadenza dell’Unico al 30/09/2016 un contribuente può presentare una “dichiarazione integrativa a favore” con esito favorevole e compensazione dei crediti o maggior maturati, ma per il solo periodo d’imposta 2014.
Quindi si ha un doppio termine per le dichiarazioni integrative, a seconda se l’esito sia favorevole o sfavorevole per il contribuente, infatti i termini di accertamento per il caso di integrazione riguardano solo le integrative a sfavore.
Infine l’integrazione favorevole può avvenire se si parla di correggere con l’inserimento di eventuali costi (2013) dimenticati, in contabilità con la diminuzione dell’utile, e recuperando così della maggior imposta eventualmente versate, mentre non può avvenire se si tratta di oneri (2013) dimenticati nel quadro “RP” oneri detraibili deducibili.
(Fonte: IlSole24Ore)