Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche; mentre per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica (uso proprio o di terzi).
L’uso o la destinazione diversa da quella prevista dalla carta di circolazione dell’automezzo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 82 del Codice della Strada che sono:
- sanzione amministrativa (da € 30 a € 318 oppure da € 398 a € 1.596 se vengono trasportate persone);
- sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (fermo amministrativo);
- segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate al fine di accertare la maggiore tassa di proprietà e il recupero dell’Iva.
A partire dal 1° ottobre 1998 è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati “ad uso promiscuo” , in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria Direttiva n° 98/14/CE (rif. Circ. Ministero dell’Interno n° 300/A/43928/105/27). Attenzione: la carrozzeria con sigla di categoria “AF” viene tradotta impropriamente “ad uso promiscuo” ma si riferisce agli autoveicoli “multiuso” più noti come SUV.
Per quanto riguarda in particolare la categoria degli AUTOCARRI (rif. lettera “d” comma 1, articolo 54 del Codice della Strada) è bene tenere presenti le limitazioni di utilizzo (*):
- Sugli autocarri, oltre al conducente, può prendere posto solo ed esclusivamente personale addetto all’uso ed al trasporto della merce caricata.
- Il trasporto dell’amico, della fidanzata, del figlio da accompagnare a scuola, dell’utilizzo del veicolo per andare al ristorante, al mare o in discoteca risulta ingiustificabile e pertanto è soggetto alla contestazione dell’articolo 82 del Codice della Strada.
- Il trasporto di cose “per conto di terzi” effettuato con un autocarro di massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 kg e la cui carta di circolazione riporta trascritto “Uso Proprio”, costituisce violazione al precetto di cui all’articolo 26 della Legge 298/74 per quanto riguarda l’obbligatorietà dell’iscrizione del proprietario del veicolo all’Albo provinciale degli Autotrasportatori e dell’articolo 82 del Codice della Strada.
- L’articolo 12 del D.M. 22 maggio 1998 nr. 212 stabilisce che durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (es. dipendente) – c.d. Scheda di trasporto, introdotta con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 554 del 30 giugno 2009.
- L’articolo 31 della Legge 298/74 stabilisce che, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg classificati per “Uso Proprio”, i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli debbano essere il titolare della licenza al trasporto merci o un lavoratore dipendente della stessa impresa (se l’impresa è a conduzione familiare il veicolo può anche essere condotto da un familiare). A queste condizioni i veicoli fino a 6.000 kg sono esentati dal rispetto della predetta normativa per quanto riguarda la conduzione del mezzo, ma rimane sempre valido il dettato prescrittivi dell’articolo 54 del Codice della Strada proprio in riferimento alla tipologia della classificazione dei veicoli, soprattutto per gli autocarri.
Per quanto riguarda l’utilizzo di automezzi intestati a terzi, il comma 4 dell’articolo 82 del Codice della Strada che definisce “l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione”, mentre il comma 4 dello stesso articolo precisa che “un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando il proprietario si obbliga dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”.
Non pare ricadere in questa tipologia il caso in cui un’impresa conceda il proprio autocarro ad un soggetto terzo per eseguire un trasporto per conto e nell’interesse dell’impresa concedente stessa.
(*) Nota: per un diverso parere circa l’utilizzo improprio degli autocarri propongo questo link.
(fonte: www.asaps.it)