Dal 1° aprile 2016 Poste Italiane spa ha cessato il servizio di “data certa”. Il servizio consisteva, attraverso l’apposizione del timbro postale a un documento o a un atto, nel dare prova della sua formazione in un determinato momento, ovvero fornire prova che la sua esistenza era precedente rispetto a uno specifico evento/data.
Il Codice civile interviene in materia di prove documentali con gli artt. 2703 (sottoscrizione autenticata) e 2704 (data della scrittura privata nei confronti dei terzi): le norme trattano dei metodi utilizzabili per attribuire la data certa a documenti o atti.
L’art. 2702 dispone che una scrittura privata acquista efficacia di prova legale fino alla querela di falso della provenienza se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione oppure se la sottoscrizione è legalmente riconosciuta; l’efficacia della prova legale è, pertanto, acquisista soltanto se:
- la sottoscrizione della scrittura è autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- la sottoscrizione della scrittura non autenticata viene certificata nel momento “in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. Sul punto dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto idoneo a rendere certa la data il servizio postale con l’apposizione del timbro direttamente sul documento.
Ora, il venir meno di questa possibilità pone agli interessati il quesito di quali strumenti rimangano a loro disposizione diversi da quelli previsti dalla sottoscrizione autentica ex art. 2703 c.c.
Nel caso in cui la sottoscrizione non è autenticata la “data certa” è acquisita o con la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso altri strumenti dei quali giurisprudenza e dottrina hanno validato l’idoneità.
La certificazione attraverso la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate comporta l’esborso, oltre che delle marche da bollo, dell’imposta il registro pari a 200 euro.
Altri “strumenti” che giurisprudenza e dottrina hanno avvallato sono:
- l’apposizione della marca temporale sui documenti informatici firmati digitalmente: la marca temporale è un servizio offerto da un Certificatore Accreditato, che permette di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento informatico, consentendo quindi di associare una validità temporale opponibile a terzi.
- servizio di posta elettronica certificata (pec): la “pec” fornisce al mittente la prova legale dell’invio e consegna del documento informatico e, conseguentemente, la data. Tuttavia è necessario che anche il destinatario abbia un indirizzo “pec” attivo: ciò è quasi certo tra imprese e professionisti, mentre non è ancora diffuso tra “privati” e, pertanto, lo strumento perde parte della sua efficacia. Si rileva che ai sensi del D.P.R. n. 68/2005 la trasmissione tramite pec equivale, nei casi previsti dalla legge, alla notificazione a mezzo raccomandata e ha lo stesso valore di legge.
- la raccomandata con avviso di ricevimento: questo è lo strumento tradizionale per certificare la data certa della scrittura. Si ricorda che in questo caso va spedita come “plico” aperto e senza busta in modo che il timbro non resti su una busta esterna.
(Fonte: mysolution.it)