Dal 1° aprile 2016 Poste Italiane spa ha cessato il servizio di “data certa”. Il servizio consisteva, attraverso l’apposizione del timbro postale a un documento o a un atto, nel dare prova della sua formazione in un determinato momento, ovvero fornire prova che la sua esistenza era precedente rispetto a uno specifico evento/data.
Il Codice civile interviene in materia di prove documentali con gli artt. 2703 (sottoscrizione autenticata) e 2704 (data della scrittura privata nei confronti dei terzi): le norme trattano dei metodi utilizzabili per attribuire la data certa a documenti o atti.
L’art. 2702 dispone che una scrittura privata acquista efficacia di prova legale fino alla querela di falso della provenienza se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione oppure se la sottoscrizione è legalmente riconosciuta; l’efficacia della prova legale è, pertanto, acquisista soltanto se:
Ora, il venir meno di questa possibilità pone agli interessati il quesito di quali strumenti rimangano a loro disposizione diversi da quelli previsti dalla sottoscrizione autentica ex art. 2703 c.c.
Nel caso in cui la sottoscrizione non è autenticata la “data certa” è acquisita o con la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso altri strumenti dei quali giurisprudenza e dottrina hanno validato l’idoneità.
La certificazione attraverso la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate comporta l’esborso, oltre che delle marche da bollo, dell’imposta il registro pari a 200 euro.
Altri “strumenti” che giurisprudenza e dottrina hanno avvallato sono:
(Fonte: mysolution.it)