Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri sono state introdotte sostanziali novità con riferimento ai contratti di mutuo per l’acquisto di edifici abitativi.
In attuazione della Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo riguardante i contratti di finanziamento ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, sono state introdotte sostanziali novità con riferimento ai contratti di:
La novità principale riguarda la possibilità per la banca mutuante, dopo 18 rate non pagate dal cliente, di procedere direttamente alla vendita dell’immobile senza far ricorso alla procedura di esecuzione forzata, ossia la vendita all’asta.
Questa nuova opzione è possibile soltanto se il cliente, assistito da un consulente ha volontariamente ed espressamente previsto l’inserimento di tale clausola nel contratto di mutuo; clausola che può configurarsi solo per i contratti futuri e non anche in caso di rinegoziazione di contratti stipulati in epoca antecedente al termine di 60 gg dall’entrata in vigore di disposizioni di attuazione del decreto in trattazione; di fatto la clausola espressa non opera retroattivamente.
Non costituiscono inadempimenti i pagamenti effettuati in ritardo.
Se la clausola espressa sia stata prevista nel contratto o meno, resta comunque ferma per la banca la possibilità di optare per la risoluzione del mutuo per inadempimento del cliente che non ha pagato 7 rate e non estingue il debito (proceduta tradizionale); in questo caso la vendita segue la normale procedura, quindi l’esecuzione forzata che si concretizza nella vendita dell’immobile all’asta. Se dalla vendita dovesse permanere un residuo in capo al mutuatario, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura forzata.
Qualora il cliente si rilevi inadempiente in seguito al mancato pagamento di 18 rate, con l’inserimento della clausola di esdebitazione, il debito si estingue con il trasferimento alla banca dell’immobile o dei proventi derivanti dalla vendita, in seguito ad adeguata valutazione dell’immobile da parte di un perito indipendente, scelto in comune accordo tra la banca e il mutuatario, o in caso contrario, tramite l’intervento del Presidente del tribunale territorialmente competente.
Viene confermato il divieto di patto commissorio art 2744 c.c., per effetto del quale, se dalla vendita dell’immobile la banca realizzerà un introito superiore a quello che è il credito vantato nei confronti del cliente, la parte eccedente deve essere versata a favore dello stesso; se invece il prezzo di realizzo è inferiore al debito residuo, per la rimanenza, il cliente non è comunque perseguibile dalla banca, come invece avviene in caso di vendita dell’unità immobiliare all’asta.
Il cliente è dunque liberato anche dell’eventuale debito residuo risultante dopo la vendita dell’immobile.
(fonte: Fiscal Focus)