Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.
Domanda
Gli esercizi pubblici che protraggono la loro attività oltre le ore 24, come ad esempio i bar o i ristoranti, possono stampare lo scontrino di chiusura giornaliera, anziché entro le 24 di ciascun giorno, al termine di effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio della giornata? Lo scontrino di chiusura emesso alle ore 02.00 del 10 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 9?
Risposta
L’art. 1, comma 4, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, dispone: “al termine di ogni giorno di attività è emesso dall’apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento”.
La norma in questione – dettata per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo – è applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte, con conseguente possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera “al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche oltre la mezzanotte)”.
Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso alle ore 02:00 del 10 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio.