Le imprese italiane che acquistano biglietti aerei direttamente sul sito web di una compagnia estera (che non si avvale di una stabile organizzazione in Italia) sono tenute ad assolvere gli obblighi IVA relativi al servizio di trasporto acquistato.
Per adempiere ai suddetti obblighi, l’impresa committente emette autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (o integra la fattura eventualmente ricevuta dalla compagnia aerea, se stabilita nell’Unione europea) e, a tal fine, deve individuare il regime IVA applicabile al servizio.
Una diversa impostazione, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011 n. 37 (§ 4.3), porterebbe ad escludere l’emissione dell’autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, in virtù dell’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 comma 1 n. 3) del DPR 633/72.
In assenza di precise indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, gli operatori sono soliti procedere con l’emissione del documento.
Dunque se l’impresa italiana acquista i biglietti per un volo internazionale, distinguerà la parte di corrispettivo esclusa dal campo di applicazione dell’imposta (“fuori campo ex art. 7”) per carenza del requisito di territorialità (62%) dalla parte di corrispettivo rilevante ai fini IVA (38%). Per quest’ultimo importo, potrà essere fatto valere il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 comma 1 n. 1) del DPR 633/72, se il trasporto è eseguito dallo stesso vettore in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero.
A norma dell’art. 21 comma 6-bis lett. b) del DPR 633/72, l’obbligo di emissione della fattura è previsto anche per le prestazioni di servizi effettuate al di fuori dell’Unione europea.
Pur non essendo soggetta ad Iva (“non imponibile ex art. 9”) l’autofattura sarà, comunque, oggetto di doppia annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, senza essere riportata nel quadro VJ della dichiarazione annuale.
Se è stata emessa autofattura per il servizio di trasporto aereo ricevuto, gli obblighi comunicativi relativi al c.d. “spesometro” di cui all’art. 21 del DL 78/2010 sono assolti riportando nei quadri BL o SE del modello polivalente il solo corrispettivo avente rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia (38% dell’operazione).
Saranno, invece, esclusi dallo spesometro le operazioni “fuori campo” in carenza del requisito di territorialità ex art. 7 e seguenti del DPR 633/72, qual è il caso della quota parte di corrispettivi (62%) dei biglietti aerei riferibili alla tratta estera.
L’adempimento muta se il biglietto aereo è acquistato da una compagnia avente sede, residenza o domicilio in uno Stato a fiscalità privilegiata (ad esempio Svizzera, Singapore o Emirati Arabi Uniti) e la totalità delle operazioni intercorse nell’anno con controparti “black list” eccede l’importo di 10.000 euro.
In tale ipotesi, infatti, dovrà essere indicato nel quadro BL del modello polivalente (entro il diverso termine del 20 settembre 2016) l’importo complessivo del volo acquistato, in quanto relativo ad un’operazione soggetta a registrazione, per effetto degli obblighi di comunicazione “black list” di cui all’art. 1 del DL 40/2010.
Nel quadro BL, nell’ambito delle operazioni passive, dovrà, comunque, essere distinta la quota di corrispettivo (38%) riferita ad un’operazione non imponibile dalla quota di corrispettivo (62%) riferita ad un’operazione “non soggetta” ai fini dell’IVA.
Gli obblighi di comunicazione “black list” sorgono anche per il semplice fatto che il biglietto aereo sia acquistato presso un’agenzia di vendita on line ubicata in Svizzera. A prescindere dalla tratta sulla quale è effettuato il volo (anche interamente nazionale, ad es. Roma-Torino), essendo l’operazione intercorsa con una controparte stabilita in uno Stato a fiscalità privilegiata, non viene meno l’obbligo di indicazione nel quadro BL, fermo il superamento del limite di 10.000 euro.
(Fonte: Eutekne.info)