Si riporta di seguito il trattamento contabile ai fini IVA dell’acquisto di biglietti per il trasporto internazionale aereo di passeggeri.
Ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 si considerano territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di trasporto di passeggeri “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”: le regola, in deroga ai principi generali di territorialità delle prestazioni di servizi (Stato del committente per le operazioni B2B e Stato del prestatore per le operazioni B2C) trova applicazione in ordine ai servizi di trasporto di passeggeri resi sia nei confronti di soggetti passivi sia nei confronti di soggetti privati. Si considera effettuata nel territorio dello Stato e quindi rilevanti a fini Iva la parte del trasporto percorsa nel territorio dello Stato, mentre saranno fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del requisito territoriale le tratte di un trasporto internazionale effettuate fuori dal territorio dello Stato.
In merito alla difficile identificazione e quantificazione della tratta nazionale nel caso di trasporto internazionale (aereo o marittimo) la C.M. n. 37/E/2011 ha confermato le istruzioni già impartite in passato con riguardo alla determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri, ovvero:
Quindi, premesso che nel caso di compagnia aerea italiana, la ditta acquirente il biglietto aereo non dovrà porre in essere alcun adempimento a fini Iva in quanto tutti gli adempimenti spettano alla compagnia aerea residente, la quale potrà, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 anche non emettere fattura, vediamo cosa invece è necessario fare nel caso di acquisto online dei biglietti aerei per un trasporto di persone effettuati presso una compagnia estera.
In nessun caso poi l’operatore italiano dovrà presentare il modello Intrastat, in quanto per tutti i servizi speciali di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies l’art. 50 comma 6 del D.L. n. 331/1993 esclude l’obbligo di compilazione e presentazione dell’elenco riepilogativo.
Infine, anche per evitare errori o omissioni negli adempimenti Iva, si evidenzia che è possibile che il biglietto aereo possa essere, anziché intestato all’azienda, acquistato ed intestato direttamente dal dipendente o dall’amministratore, il quale potrebbe allegare la spesa sostenuta nella nota a piè di lista relativa alla trasferta e chiederne il rimborso; verrebbero così evitati problemi di gestione a fini Iva dell’operazione da parte dell’azienda la quale tuttavia dovrà comunque espletare correttamente gli adempimenti in materia di tenuta del libro unico sul lavoro.
(fonte: ecnews.it)