Con 3 decreti ministeriali datati 26/06/2015 il Mise ha fornito nuove disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici, entrate in vigore lo scorso 01/10/2015; tra le principali novità si segnala che:
- Modello: è previsto l’utilizzo di un nuovo modello uguale per tutto il territorio nazionale e con una
metodologia di calcolo omogenea; modello ad hoc anche per gli annunci immobiliari.
- Classi energetiche: queste passano da sette a dieci, dalla A4 la migliore alla G (la peggiore).
- Certificatore: il tecnico incaricato per la predisposizione del certificato deve effettuare almeno un
sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.
- Validità APE: la certificazione cessa la sua efficacia non solo allo scadere del decennio, ma anche quando il
proprietario o l’inquilino di un immobile non sottopongono alle manutenzioni periodiche gli impianti tecnici e in particolare quelli termici.
- Sanzioni: in caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le sanzioni
previste dall’art. 15 DLgs.192/2005.
L’attestato di prestazione energetica (cd APE) va rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario
- per gli edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con una superficie utile > 250 mq (dal 09/07/2015)
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità; in particolare:
- nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore.
- nel caso di edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Il proprietario dell’immobile è tenuto a produrre l’APE nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari.
OBBLIGO DI REDAZIONE DELL’APE
- nuove costruzioni
- opere che modifichino la classe energetica (ristrutturazione, manutenzione straordinarie, ecc.)
- vendita
- trasferimento di immobili a titolo gratuito
- nuova locazione di edifici o single unità immobiliari
CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI APE
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando
il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
- edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si dispone dell’abitabilità o agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
- agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici.
- i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
(Fonte: redazionefiscale.it)