I committenti imprenditori o professionisti hanno l’obbligo di acquistare uno o più carnet di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, esclusivamente con modalità telematiche, ossia attraverso:
Invece, i committenti privati possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i
canali sopra descritti, anche negli Uffici postali.
Quindi, non possono essere acquistati buoni lavoro cartacei nelle sedi INPS, eccetto, e comunque fino al 31 dicembre, quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting introdotti, in via sperimentale, dalla L. 92/2012 per il triennio 2013-2015.
È quanto chiarito dall’INPS, che, con la circolare n. 149, fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia dal DLgs. 81/2015.
In merito, si ricorda che il lavoro accessorio è una particolare forma di lavoro, consistente nello svolgimento di attività lavorative non riconducili a tipologie contrattuali tipiche, né subordinate, né autonome, che si caratterizza, oltre che per una gestione semplificata, per il sistema di pagamento delle
prestazioni, retribuite tramite buoni orari dal valore prefissato (voucher), entro determinati limiti di importo annuo complessivo.
L’art. 48 del DLgs. 81/2015 – mantenendo l’impostazione per cui il ricorso al lavoro accessorio non è subordinato a limiti di carattere oggettivo o soggettivo, purché vengano rispettati determinati limiti economici – ha innalzato da 5.000 a 7.000 euro l’importo complessivo dei compensi per lavoro accessorio percepibili da ciascun prestatore in un anno civile (1° gennaio-31 dicembre), lasciando invariato il limite annuo di 2.000 euro già in vigore (rivalutato, per il 2015, a 2.020 euro netti) dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun committente imprenditore o professionista.
L’Istituto ricorda poi che il valore nominale del buono è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari
all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dalla contrattazione collettiva.
(Fonte: Eutekne.info)