I piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi sono possibili grazie alla SCIA di avvio dell’attività quando sono complementari e funzionali all’attività principale, sono di carattere occasionale, sono senza allestimenti e senza biglietto di ingresso.
Il DL 5/2012 convertito con Legge 35/2012 ha abrogato l’art. 124 comma 2 del Regolamento del TULPS facendo decadere gli obblighi di licenza di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS per i piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi.
Nel caso in cui i trattenimenti organizzati da pubblici esercizi siano considerati come attività vera e propria e/o con apprestamento di strutture o locali e /o con pagamento di biglietto/consumazione obbligatoria e se in tali trattenimenti vi partecipano un massimo di 200 partecipanti e si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio è necessario presentare SCIA al SUAP ai sensi degli artt. 68-69 del TULPS.
Nel caso i trattenimenti abbiano oltre 200 partecipanti e non si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio ed hanno allestito un locale di pubblico è necessario ottenere licenza ai sensi degli artt. 80 – 68-69 del Tulps.
(Fonte: Suap UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA)