La legge non impone alcun obbligo di registrazione dei contratti di comodato gratuito per beneficiare della detrazione IRPEF in tema di ristrutturazioni edilizie (50%) o di risparmio energetico (65%).
In materia di contratti verbali che devono essere registrati in termine fisso, l’art. 3 comma 1 del DPR 131/86 non menziona il comodato. Tale contratto, pertanto, anche con riferimento a beni immobili, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti, non deve essere sottoposto a registrazione (artt. 3 e 22 del TUR, cfr. Ris. Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2001 n. 14 e 25 maggio 2006 n. 71).
Diversamente, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere assoggettato a registrazione nei 20 giorni dalla sua formazione con il pagamento dell’imposta fissa di registro di 200 euro, oltre al costo dei bolli da applicare sulle copie del contratto.
Come chiarito dalla C.M. 24 febbraio 98 n. 57, la detrazione IRPEF per gli interventi volti alrecupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR spetta sia al possessore che al detentore dell’immobile. Fra i detentori rientrano i comodatari e a loro la detrazione spetta a condizione che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
Stante quanto premesso, la legge non impone l’obbligo di registrare il contratto di comodato verbale tra padre, proprietario dell’immobile, e figlio.
Considerato che la norma si limita a prevedere che gli interventi siano effettuati su immobili detenuti dal contribuente, un’eventuale registrazione del contratto si ritiene non sia determinante al fine dell’agevolazione.
La detenzione dell’immobile, tuttavia, può essere desunta da altri elementi di fatto, quali, ad esempio, l’intestazione di utenze e la residenza anagrafica (conforme a tale impostazione la C.T. Prov. Como 28 maggio 2013 n. 43/5/13).
Il vantaggio della “data certa” può benissimo essere ottenuto con altri mezzi ben più economici, come l’autoprestazione in un ufficio postale, pagando semplicemente il costo di un francobollo.
Infine, si osserva che nel caso si decidesse di procedere alla registrazione del contratto di comodato stipulato verbalmente non deve essere pagata alcuna sanzione, né interessi, in quanto non è un obbligo previsto dalla legge. L’art. 8 del TUR, infatti, dispone che “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.
(Fonte: Eutekne.info)