Niente più certezze per i correntisti che decideranno di affidare i propri risparmi agli istituti bancari, fatta eccezione per i depositi fino a 100 mila euro che continuano a essere tutelati dall’Sgd, il Sistema di garanzia dei depositi, cui obbligatoriamente aderiscono le banche attive in Italia (vale a dire Fondo interbancario di tutela dei depositi e, per le banche di credito cooperativo, il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo).
È l’effetto dell’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni sul bail in, contenute nella direttiva europea 2014/59, una delle 56 inserite nella legge di delegazione europea 2014, approvata definitivamente ieri dalla camera dei deputati.
Dal prossimo anno saranno dunque in vigore le nuove regole di risanamento degli istituti finanziari in crisi, che chiamano a raccolta per sanare i dissesti solo coloro aventi interessi attivi nei confronti dell’istituto: un passaggio dal salvataggio pubblico (col precedente regime di bail out, gravante su Stato e contribuenti) al salvataggio privato (il bail in, interno alla banca).
Bail in in pratica. Nello specifico l’attuazione del bail in prevede la svalutazione e la conversione degli strumenti finanziari di capitale in poste utilizzabili per saldare la falla di bilancio, diminuendo in tal modo il debito della banca verso terzi.
L’autorità risolutrice attuerà quindi nei confronti degli azionisti e dei detentori di titoli di proprietà la cancellazione delle azioni di trasferimento effettuate dai creditori soggetti a bail in e i conti verranno congelati fino all’accertamento del corrispettivo necessario.
A rimetterci saranno quindi in prima battuta gli azionisti, seguiti a ruota dai creditori per diverso ordine di titolo posseduto. La direttiva 2014/59/Ue (art. 48) precisa però che «se, e soltanto se» la svalutazione totale è inferiore rispetto alla somma necessaria, si può ricorrere alla successiva categoria gerarchica di creditori bancari.
Depositi fino a 100 mila. Esaurita la schiera degli stakeholders, vale a dire coloro che intrattengono rapporti economici con la banca, verranno coinvolti direttamente i depositi dei correntisti, i quali, fino a 100 mila euro, potranno contare sulle garanzie fornite dall’Sgd (direttiva 2014/49/Ue).
Sarà tuttavia necessario che il governo delinei misure specifiche relativamente alle modalità di intervento dei Sistemi di garanzia nel rimborso ai depositanti, all’importo e alla tempistica dei rimborsi concessi a copertura, nonché ai tempi e ai modi di raccolta dei mezzi finanziari da parte dei Sgd.
Saranno dunque i clienti ad intervenire, in ultima istanza e se necessario, nel salvataggio degli istituti di credito in crisi, motivo per cui diverrà fondamentale per i depositanti assumere informazioni sulla banca prima di decidere di riporvi i propri risparmi. Nell’applicare i poteri di svalutazione della perdita critica bancaria, tale somma sarà ridistribuita ai clienti a ritroso rispetto all’ordine precedente e in maniera proporzionale.
Esenzioni. Il meccanismo del bail in si pone nell’ottica europea volta a evitare l’allargamento del debito pubblico nazionale e comunitario. Tra coloro su cui il bail in non si applica vi sono i depositi protetti, le passività garantite (incluse obbligazioni garantite e passività in forma di strumenti finanziari utilizzati per la copertura-cover pool), le passività verso dipendenti, i benefici pensionistici, le remunerazioni fisse dovute (salvo per la componente variabile della retribuzione non disciplinata da contratto collettivo).
Banca d’Italia assumerà poi il ruolo di autorità di risoluzione nazionale, con poteri di risoluzione della direttiva.
Casi precedenti. L’approvazione della camera arriva a seguito della già avvenuta attuazione di alcuni piani di bail in a livello europeo, che hanno visto prima Cipro e poi l’Austria (col caso della bad bank Heta di Hypo Alpe Adria) decidere di non sovvenzionare più gli istituti finanziari in difficoltà, imponendo così il peso della perdita a soci, obbligazionisti e correntisti.
(Fonte: Italia Oggi)