Nel caso di prestazione medica, chi è il soggetto tenuto ad applicare la marca da bollo sulla fattura?
In merito alle fatture relative alle prestazioni sanitarie è stato chiarito che (Risoluzione n. 444 del 18 novembre 2008):
Nei casi in cui il prestatore (medico) non proceda ad apporre sulla fattura il contrassegno:
In tutti i casi in cui il cliente (paziente) abbia pagato l’imposta di bollo pari ad Euro 2,00 (quindi, nei casi in cui l’importo gli sia stato addebitato in fattura ovvero abbia provveduto a regolarizzare la fattura medesima presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate) potrà detrarre tale importo dalla propria dichiarazione dei redditi, in considerazione del fatto che trattasi di onere accessorio alla prestazione principale riportata in fattura.
Nel gergo comune le fatture per prestazioni sanitarie vengono denominate, impropriamente, “ricevute sanitarie”. Infatti, per le prestazioni mediche di cui all’art. 10 , 1° comma, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972 non è possibile emettere ricevute fiscali ma necessariamente si deve emettere regolare fattura, ancorché esente IVA, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
(Fonte: mysolution.it)