La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare; tutti dati necessari per ottenere il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Chiunque da quest’anno voglia accedere a una prestazione sociale agevolata dovrà compilare e presentare il nuovo modello di dichiarazione sostituiva unica (DSU).
Le novità rispetto alla vecchia disciplina sono numerose, a partire dal modello di dichiarazione che è cambiato; quest’ultima si compone da un “modello MINI”, che si compila sempre, e da altri moduli che invece cambiano a seconda della tipologia di prestazione che s’intende richiedere. La grande novità sta nel fatto che il contribuente deve autodichiarare meno informazioni.
La compilazione è stata resa più semplice in quanto le informazioni sono in parte autodichiarate (es. informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) e in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (es. reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).
Al riguardo, è bene precisare che per le parti autodichiarate, un solo soggetto nel nucleo familiare compila la DSU (c.d. dichiarante), che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.
La DSU può essere presentata: all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata; al Comune; a un centro di assistenza fiscale (CAF); oppure alla sede INPS competente per territorio. In ogni caso, la prestazione agevolata può comunque essere presentata, in via telematica, direttamente all’INPS.
Da notare inoltre che la DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autodichiarate. Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l’Ente erogatore), ma non l’ISEE calcolato. La dichiarazione, inoltre, ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
Nella maggior parte delle situazioni basta compilare la “DSU MINI” che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. Esso, in particolare, consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
In alcuni casi, però, tale modello non è sufficiente. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, è necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive.
Sono quattro i casi in cui la DSU mini non può essere presentata:
In questi casi, la DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più “Moduli”, ed all’interno di essi su più “Quadri”, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.
Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU; ad esempio, nel 2015 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013). In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un “ISEE CORRENTE” basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
Quindi, prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente deve pertanto essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente.
Al riguardo, bisogna tener presente che l’ISEE ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU.
(Fonte: Fiscal Focus)