Bonus 80 euro |
- Dal 2015 reso strutturale il credito d’imposta Iperf “bonus 80 euro”.
- Il valore annuo sarà pari a 960,00 euro e non concorrerà alla formazione del reddito.
- Rimangono valide tutte le regole vigenti per la spettanza del credito d’imposta (soggetti capienti con imposta lordo Irpef superiore alle detrazioni da lavoro dipendente).
- Non potranno beneficiarne pensionati e incapienti.
I soggetti beneficiari risultano essere:
- I percettori di reddito dal lavoro dipendente;
- I percettori da reddito assimilato a quello dipendente;
- I percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, Aspi e mini-Aspi.
Rimangono validi i limiti reddituali:
fino a 24.000,00 € di reddito annuo |
credito d’imposta pari a 960,00 € annui (80,00 € per 12 mesi) |
oltre 24.000,00 € di reddito e sino a 26.000,00 |
960 x (26.000,00 – reddito annuo complessivo) / 2000 |
Oltre 26.000,00 € di reddito annuo |
Credito non spettante |
- Per determinare il reddito complessivo, oltre al reddito da lavoro dipendente e assimilato devono essere compresi i redditi da terreni e da fabbricati (esclusa abitazione principale e pertinenza), redditi da capitale, redditi da lavoro autonomo, redditi d’impresa e diversi.
- Il credito d’imposta spetta anche a coloro che non pagano Irpef per effetto delle detrazioni per carichi di famiglia.
Novità
Ai fini della determinazione della soglia reddituale non si computano le riduzioni di base imponibile per i ricercatori rientrati in Italia così come di seguito stabilito:
- incentivi fiscali per rientro lavoratori in Italia (art. 3, comma 1, legge n. 238/2010)
- incentivi per rientro in Italia dei ricercatori scientifici residenti all’estero (art. 17, comma 1, D.L. n. 185/2008)
- incentivi per rientro in Italia dei ricercatori scientifici residenti all’estero (art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010)
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Buoni pasto elettronici |
Viene modificata la normativa prevista dai commi 13 e 14 dell’art. 51, D.P.R. n. 917/1986.
- Dal 1 luglio 2015 l’importo di esenzione di concorrenza al reddito dei buoni pasto è elevato a € 7,00 (dagli attuali € 5,29) ma solo per quelli in formato elettronico.
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Deduzione Irap |
Con decorrenza dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 è ammessa in deduzione:
- la differenza tra il costo complessivo per il personale a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti (Inail, deduzioni forfettarie, contributi previdenziali, apprendisti e disabili);
- per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (con esclusione di coloro che dichiarano un volume di affari inferiore a 7.000,00 €) la deduzione è riconosciuta anche per ogni lavoratore stagionale che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto triennale.
Attenzione
Per il 2014 l’aliquota ordinaria Irap ritorna ad essere prevista nella misura del 3,90%. E’ introdotto un credito d’imposta del 10%, sull’IRAP per micro PMI senza dipendenti, per compensare l’aumento.
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Rivalutazione TFR |
Dal 2015 è previsto l’innalzamento al 17% della tassazione sulla rivalutazione del Tfr. |
Fondi pensione privati |
La tassazione sui Fondi di Previdenza complementare è elevata dall’attuale 11% al 20%con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014 con riconoscimento di un credito di imposta pari al 9%. |
Casse previdenza |
Innalzamento della tassazione al 26% (dall’attuale 20%) sui rendimenti erogati dalle casse previdenza private con credito di imposta riconosciuto del 6%. |
Trattamento di Fine Rapporto |
Introdotta in via sperimentale e su base volontaria la possibilità per i lavoratori di richiedere, al proprio datore di lavoro, il pagamento della quota mensile del t.f.r. maturata.La misura prevede che:
- il periodo paga interessato decorra dal 1 marzo 2015 sino al 30 giugno 2018 (40 mesi);
- siano interessati tutti i lavoratori del settore privato (esclusi domestici, settore agricolo, aziende in procedura concorsuale o dichiarate in crisi ai sensi art. 4, legge n. 297/1982) e che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi con lo stesso datore di lavoro;
- siano liquidabili anche le somme destinate alla forma pensionistica complementare;
- le quote di t.f.r. corrisposte siano assoggettate a tassazione ordinaria ma non a contribuzione;
- la manifestazione di volontà del lavoratore sia irrevocabile sino al 30 giugno 2018;
Aziende con meno di 50 dipendenti:
- possono accedere a finanziamenti da richiedersi presso gli istituti di credito, assistiti dalla garanzia prestata sia dall’apposito Fondo di garanzia Inps che dallo Stato (necessario apposito DPCM);
- sono esonerate dal versamento del contributo 0,50% al Fondo Garanzia Inps se optano per l’accesso al credito.
Tutte le azienda:
- hanno diritto alle misure compensative previste per le forme di previdenza complementare (deducibilità dal reddito per un importo pari al 4% del tfr erogato e del 6% per le aziende oltre i 50 dip.) se l’erogazione delle quote t.f.r. avviene direttamente;
- versano un contributo mensile pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali da versarsi al nuovo Fondo di Garanzia.
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Sgravio contributivo nuove assunzioni |
- Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
- Lo sgravio decorre dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.
- L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
- I benefìci contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015 (disoccupati di lunga durata da più di 24 mesi).
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Bonus bebè |
- Per i figli entrati in famiglia dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, è previsto un bonusin denaro di 960 euro per nuclei con ISEE sotto i 25mila euro.
L’assegno:
- non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età (o del terzo anno di ingresso in famiglia in caso di adozione;
- è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività.
Attenzione
Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.
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Bonus mamma |
- Nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui.
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