L’Agenzia delle Entrate, tramite un comunicato stampa, informa di aver messo a disposizione i software per l’invio on line delle dichiarazioni e per la verifica web delle lettere di intento.
Ricordo che l’invio telematico, dal 1° gennaio 2015, deve essere fatto dai soggetti che intendono effettuare gli acquisti in esenzione (clienti), anziché i loro fornitori.
I fornitori, a loro volta, devono verificare direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuto adempimento da parte dei loro clienti.
Riassumo dunque la nuova procedura che sostituisce quella attualmente in vigore.
Ricordo, infine, che con il decreto semplificazioni sono state modificate anche le sanzioni delle dichiarazioni di intento, contenute nell’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, per effetto del quale “il cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta.