A decorrere dal 1° gennaio 2015 la misura dell’interesse legale sarà dello 0,5 per cento annuo.
Fino al 31 dicembre 2014 si applica la misura dell’1 per cento, stabilita dal D.M. 12 dicembre 2013.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile, con apposito decreto da emanarsi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può essere modificata annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Se entro il 15 dicembre non viene fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Al riguardo si precisa che:
(Fonte: MySolution.it)