Con risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che consente il versamento, mediante il modello F24, con modalità esclusivamente telematica, dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, come previsto dall’articolo 6 del decreto 17 giugno 2014.
La novità è molto interessante ai fini della conservazione sostitutiva delle scritture contabili, con particolare riferimento al libro giornale e al libro inventari tenuti in formato elettronico (c.d. documenti informatici), evitando la stampa cartacea.
Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti l’imposta di bollo, ove dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, a mezzo modello di pagamento unificato F24. L’articolo 6 del citato decreto, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, stabilisce infatti al comma 1, che l’imposta di bollo in argomento “è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.
Il successivo comma 2 dispone, tra l’altro, che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Le nuove regole fiscali sono in vigore dal 27 giugno 2014, giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla «Gazzetta Ufficiale».
È stata così introdotta una deroga alla disciplina sul bollo di impatto molto favorevole per le imprese che potranno in questo modo assolvere all’imposta in modo puntuale (a consuntivo) e non previsionale.
Le fatture elettroniche inoltre, quando assoggettate a imposta di bollo, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta secondo le nuove regole del decreto ministeriale 17 giugno 2014. Le fatture elettroniche o quelle considerate semplici documenti informatici (perché spedite “in un qualunque formato elettronico”, ma non accettate come elettroniche dal destinatario) devono infatti seguire le stesse regole previste per quelle consegnate o spedite in maniera cartacea, quindi, se una fattura, ad esempio in formato pdf, viene trasmessa al cliente con la posta elettronica, deve essere applicata l’imposta di bollo.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta di bollo in parola, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
(Fonte: Fiscal Focus)