Dal prossimo 3 novembre scatta l’obbligo di annotazione sul libretto di circolazione degli utilizzatori abituali degli autoveicoli a loro non intestati.
Ammonta a 705 euro la multa – alla quale si aggiunge il ritiro del libretto – che rischierà chi in maniera continuativa utilizza veicoli intestati a terzi senza aver aggiornato il libretto di circolazione.
Lo ha precisato la Circolare 10 luglio 2014, n. 15513 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fissa in 30 giorni il periodo di tempo del prestito del veicolo, oltrepassato il quale dev’essere annotato sul libretto il nominativo del comodatario.
La misura – prevista dall’art. 94/4-bis del Codice della Strada e dall’art. 247-bis del regolamento stradale – si applica ad esempio ai mezzi aziendali, a quelli concessi in comodato oppure intestati a persone decedute, al rent to buy.
Sono invece esclusi dall’obbligo i veicoli utilizzati dai familiari del proprietario nonché i veicoli professionali di cose o persone (es. furgoni guidati dai dipendenti).
Ultimora. La Motorizzazione civile è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti sulla novità con la Circolare n. 23743 del 27 ottobre, dopo la Circolare n. 15513 del 10 luglio scorso. Nel nuovo documento, viene precisato che non deve essere effettuata alcuna annotazione da parte dell’utilizzatore se l’auto aziendale gli è attribuita come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio. Tuttavia, l’obbligo vale per i soci, gli amministratori e i collaboratori dell’azienda e anche l’imprenditore individuale se il veicolo è un bene strumentale della sua impresa.
Come dire: abbiamo scherzato! Infatti, alla luce di questi ultimi chiarimenti ben pochi (e oscuri casi) dovranno essere annotati…
Autorevole dottrina è pacifica nell’affermare che “la disposizione non è concretamente applicabile”. (leggi qui)