Entro il prossimo 16 ottobre molti proprietari (e dentori) di immobili devono versare al proprio comune l’acconto della TASI.
Si tratta di tutti quei contribuenti che posseggono o detengono immobili situati negli oltre 5.200 comuni che hanno pubblicato la delibera TASI tra il 31 maggio e il 18 settembre 2014.
La scadenza del 16 ottobre non interessa i comuni che avevano pubblicato la delibera prima del 31 maggio, nei quali l’acconto TASI è stato versato entro il 16 giugno 2014. In entrambi i casi, il saldo sarà dovuto entro il 16 dicembre 2014.
Nei Comuni che alla data del 18 settembre 2014 non avevano ancora la delibera, invece, il tributo si pagherà entro il 16 dicembre in un’unica soluzione (acconto + saldo), con aliquota base all’1 per mille.
L’imposta unica comunale (IUC) è stata introdotta dall’articolo 1, comma 639 della Legge n. 147/2013. La nuova imposta sulla casa si articola a sua volta in tre componenti:
In tema di TASI, poiché le regole attuative sono state pressoché interamente demandate dal legislatore agli enti locali, si è registrata fin da subito una forte disomogeneità sul territorio. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale) o aree edificabili, esattamente come avviene ai sensi dell’IMU.
L’aliquota può variare da quella base dell’1 per mille fino a un massimo del 2,5 per mille. La Legge di stabilità 2014 ha inoltre previsto che, qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (per esempio in caso di locazione), entrambi i soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, con ripartizione variabile decisa di volta in volta dal singolo comune.
Comuni con delibere TASI pubblicate entro il 31 maggio 2014 | Sono stati 2.178 i comuni che hanno approvato le delibere TASI 2014 entro lo scorso 23 maggio, riuscendo quindi a vederle pubblicate sul sito delle Finanze entro il 30 maggio. In questi casi, la situazione è abbastanza lineare: acconto e saldo seguono le stesse scadenze previste per l’IMU, vale a dire 16 giugno e 16 dicembre |
Comuni con delibere TASI pubblicate tra il 1° giugno 2014 e il 18 settembre 2014 | È la situazione più ricorrente (oltre 5.200 comuni). In questo caso l’acconto è dovuto entro il 16 ottobre 2014 e il saldo entro il 16 dicembre 2014 |
Comuni senza delibere TASI pubblicate alla data del 18 settembre 2014 | In tutti quei municipi privi di delibera, l’imposta sarà dovuta in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. In questo caso si applica l’aliquota base dell’1 per mille e nessuna detrazione (la norma primaria non ne prevede) |
La TASI non sostituisce in alcun caso l’IMU. Come chiarito dal Mef con una risposta resa in data 3 giugno 2014, l’IMU è stata abolita solamente per le abitazioni principali non di lusso (restano escluse le classi A/1, A/8 e A/9).
In tutti gli altri casi, lo stesso immobile sconta pertanto entrambi i tributi, salvo specifiche esenzioni disposte dai comuni. La somma dei due prelievi fiscali non può superare comunque l’aliquota massima consentita dalla legge per l’anno 2013 ai fini IMU, vale a dire il 10,6 per mille. Con riferimento al solo 2014, tuttavia, a fronte di un’aliquota massima della TASI del 2,5 per mille, i comuni hanno avuto a disposizione una maggiorazione dello 0,8 per mille da distribuire per le diverse categorie di fabbricati (a condizione che con tale aumento fossero finanziate detrazioni per le abitazioni principali).
Poiché la TASI alimenta i servizi indivisibili offerti dai comuni, i soggetti passivi sono anche coloro i quali, pur non possedendo i fabbricati, fruiscono di tali servizi.
L’occupante di un immobile deve versare la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo. È il caso tipico del conduttore di un contratto di locazione. La restante quota del tributo resta dovuta dal titolare dell’unità immobiliare.
Laddove le delibere comunali non abbiano fornito indicazioni sul punto, l’aliquota base a carico dell’occupante è pari al 10%.
Attenzione deve essere posta anche al fatto che i Comuni hanno fissato le regole di queste imposte:
(Fonte: MySolution.it)