Dal 1° gennaio 2015 cambieranno le regole applicabili al commercio elettronico “diretto”, in cui la compravendita ha per oggetto un bene o un servizio messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica.
Il commercio elettronico “diretto” è quello nel quale l’operazione commerciale (cessione e consegna del prodotto) si svolge interamente in modalità telematica – per esempio accedendo ai servizi di vendita di un sito web – e il prodotto acquistato non si materializza mai in un bene tangibile. È per questa ragione che l’operazione, dal punto di vista dell’IVA, si configura sempre e solo come una prestazione di servizi e non come una cessione di beni.
L’allegato II alla Direttiva n. 2006/112/CE elenca, a titolo illustrativo, le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici, definiti dall’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011 come quelli resi attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
L’allegato II, in particolare, richiama alcuni casi a titolo esemplificativo:
Passando ad esaminare la territorialità delle prestazioni di e-commerce “diretto”, è dato osservare che, nella disciplina applicabile fino a tutto il 2014, l’IVA è dovuta nel Paese del committente, se quest’ultimo agisce in veste di soggetto passivo (circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58, § 1).
Se, invece, il committente agisce come “privato consumatore”, la regola generale – fondata sul Paese del prestatore – è derogata (circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.2.7):
In pratica, nell’attuale disciplina, la tassazione dei servizi di e-commerce avviene nel Paese del committente, “privato consumatore”, solo quando una delle controparti (fornitore o cliente) è extracomunitaria.
Le novità che l’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE ha introdotto con effetto dal 1° gennaio 2015 portano, invece, ad equiparare i rapporti “B2B” a quelli “B2C”, siccome le operazioni in esame saranno assoggettate a IVA nel Paese del committente (soggetto IVA o meno) a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese UE o extra-UE).
Occorre, tuttavia, ricordare che, al fine di garantire che la tassazione avvenga nel luogo di effettivo consumo del servizio, agli Stati membri è concessa una duplice facoltà di deroga, ossia:
A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’IVA saranno, invece, differenziate a seconda dello status del committente (soggetto IVA o meno), in quanto:
Tenuto conto che i servizi forniti tramite mezzi elettronici hanno natura “generica” se resi a soggetti IVA (circolare n. 58/E/2009, § 1), l’applicazione della tassazione nel Paese del committente presuppone che l’operatore italiano sia iscritto nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System).
Sul punto, si rammenta che il decreto sulle semplificazioni fiscali approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2014 consente ai contribuenti di effettuare le operazioni intracomunitarie contestualmente alla richiesta dell’autorizzazione, senza quindi attendere il decorso dei 30 giorni necessari affinché si formi il silenzio-assenso dell’Amministrazione finanziaria.
(Fonte: ecnews.it)