Prima della scadenza, uguale per tutti, al 16 dicembre per il SALDO, entro il 16 ottobre scade l’ACCONTO per i soggetti con fabbricati situati nei Comuni che hanno ritardato la comunicazione delle aliquote al Ministero.
Vale quindi la pensa di ricordare le regole transitorie che il DL 66/2014 ha introdotto per il periodo d’imposta 2014, ricordando che la prossima scadenza di ottobre riguarda solo la TASI e non l’IMU (il cui acconto è già stato versato per tutti i Comuni, se dovuto, entro lo scorso 16 giugno).
Le regole per l’acconto
Vi sono ben 3 situazioni che possono presentarsi e che possono portare a diverse conclusioni circa la debenza e la quantificazione dell’acconto TASI 2014, situazioni legate al momento in cui aliquote e regolamenti sono stati approvati:
Da notare come una eventuale deliberazione successiva a tale data, dal tenore letterale della norma, risulterebbe del tutto inefficace: essa infatti non dovrà neppure essere utilizzata a saldo posto che per i Comuni ove le aliquote non sono state pubblicate entro lo scorso 18 settembre l’imposta 2014 va determinata sulla base dell’aliquota standard (1 per mille), comunque verificando il rispetto del tetto congiunto tra IMU e TASI (tema molto articolato sul quale il Ministero era intervenuto a fine luglio con la circolare 2/DF) e imputando al detentore dell’immobile una percentuale del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’immobile.
Pertanto, non è detto che per tutti gli immobili in relazione ai quali il 16 giugno scorso non è stato versato l’acconto TASI si debba necessariamente ed automaticamente procedere al versamento entro il prossimo 16 ottobre; per i Comuni che sono rimasti inerti, per i quali alla prescritta scadenza del 18 settembre non risulta pubblicata la delibera e il regolamento di approvazione delle aliquote, l’acconto non è dovuto e il versamento è integralmente rinviato al saldo di dicembre.
(Fonte: ecnews.it)