Il Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 90 del 24 giugno 2014) contenuto nella Delega Fiscale al Governo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014; contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e prevede fra le varie norme una semplificazione nella dichiarazione di successione.
Premessa – La dichiarazione di successione o eredità deve essere presentata dai chiamati all’eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i trust.
Niente dichiarazione – Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Con il D.L. Semplificazione fiscale è stata aumentata la quota di attivo (prima era di 25.823 euro) per cui scatta l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione.
Termini e modalità – In linea generale la Dichiarazione di Successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
È necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.Il modello – La Dichiarazione di successione (Modello 4) è composto da diversi quadri, contrassegnati da una lettera e da un titolo, nei quali vanno indicati gli eredi e i legatari, l’attivo ereditario (costituito da immobili e diritti reali immobiliari, titoli, azioni, quote di partecipazione non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, aziende, altri beni), le donazioni e le liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso e il passivo ereditario. L’ultima parte è, invece, riservata all’ufficio.
Nel caso in cui il defunto fosse residente all’estero, la dichiarazione di successione deve essere presentata nella circoscrizione in cui è fissata l’ultima residenza italiana. In alternativa si può presentare alla Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
Altre novità – Con il Decreto Semplificazioni fiscali sono state introdotte altre due novità in merito alla Dichiarazione di successione: non sarà più obbligatorio allegare i documenti in originale (essendo sufficienti le relative copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva), né sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.
(Fonte: Fiscal Focus)