Dal 6 giugno 2014 è scattato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione, come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 209)
Questa norma è applicabile non solo per le imprese, ma anche per i professionisti e si riferisce, oltre che alla “fattura” in senso stretto, anche a documenti a essa equipollenti ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (per meglio dire: nota, conto, parcella e simili).
Sulla base di quanto contenuto nel Regolamento, pubblicato in G.U. lo scorso 22 maggio, la decorrenza dell’obbligo di attivarsi alla fattura elettronica è la seguente:
Lo Studio mette a disposizione dei clienti il servizio completo di gestione della fattura elettronica PA:
Il cliente deve semplicemente fornire la fattura (anche cartacea); al resto pensa tutto lo Studio.
In alternativa la fattura può essere compilata, controllata ed inviata a questi indirizzi:
Un unico consiglio: la fattura elettronica va registrata in un sezionale del registro Iva vendite creato appositamente, come indicato nella Circ. n. 36/E del 6/12/2006, par. 5.3 (“… ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo d’imposta.”).
Questo accorgimento evita di dover estendere la “conservazione elettronica” a tutte le fatture della ditta.
Pertanto si consiglia di emettere queste particolari fatture con una distinta serie numerica (es. 1/PA).