Entro il 16 giugno deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2014, che a determinate condizioni è dovuta anche dai soggetti proprietari o titolari di diritti reali sui immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze.
Tra le principali novità in materia di IMU e abitazione principale la Legge di stabilità 2014(Legge 147/2013) ha disposto:
- a regime, l’esenzione dal versamento dell’IMU per tali immobili ad eccezione delle abitazioni principali considerate di lusso ovvero classificate nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le relative pertinenze;
- l’applicazione della detrazione di euro 200, che può essere aumentata dal comune fino a concorrenza dell’imposta dovuta (e sempre nel rispetto dell’equilibrio di bilancio); la detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione mentre se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- a decorrere dal 1 gennaio 2014 non è più prevista l’ulteriore detrazione di euro 50 perciascun figlio di età non superiore a 26 anni che risiede e dimora nell’abitazione principale.
L’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge 147/2013 prevede inoltre che i Comuni possono considerare “assimilate” alle abitazioni principali:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; è possibile però prevedere che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Per quanto riguarda invece le pertinenze delle abitazioni principali ai fini IMU il comma 2 dell’art 13 del D.L. 201/2011 dispone che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’ unità ad uso abitativo. Pertanto nel caso di due unità pertinenziali all’abitazione principale ma catastalmente appartenenti alla medesima categoria l’esenzione sarà applicata esclusivamente ad una solamente di queste, mentre sulla seconda pertinenza sarà dovuta l’IMU nei modi e nei termini ordinari.
L’acconto 2014 si calcola utilizzando le aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2013.
(Fonte: ECnews.it)