Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che il medico competente svolge un ruolo sempre più attivo nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.
Infatti, prima di redigere il suo protocollo sanitario, deve attivarsi per avere una conoscenza dei rischi e non limitarsi alle informazioni del datore di lavoro. In caso di mancata collaborazione scatta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 438,40 euro a 1.753,60 euro.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato richiesta di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazioni dell’art. 25, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, è stato chiesto cosa s’intende con il termine “collabora”.
La suddetta norma stabilisce che il medico competente “collabori” con datore di lavoro e Spp, il servizio di prevenzione e di protezione, alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela, nonché all’attività di formazione e informazione dei lavoratori e all’organizzazione di primo soccorso.
In caso di violazione degli obblighi di collaborazione, è prevista una sanzione penale (per la sola valutazione dei rischi la pena è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 438,40 euro a 1.753,60 euro).
Il Ministero del Lavoro precisa che il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Informazioni, queste, che potranno essere date non solo dal datore di lavoro, ma potranno essere acquisite anche di iniziativa stessa del medico attraverso, per esempio, le seguenti attività:
Per concludere, la Commissione ritiene che l’obbligo di “collaborazione” vada inteso in maniera attiva; in pratica il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti, quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando a un altro medico competente, deve provvedere a una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza di vigilanza.
(Fonte: Fiscal Focus)