Per il trasporto di birra assoggettata ad accisa occorre la bolla di accompagnamento di cui al D.P.R. n. 627 del 1978, non occorrendo il DAS.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è pervenuta a queste conclusioni alla luce dell’art. 30, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 21, comma 1, del D.M. n. 153 del 2001.
Ne consegue che l’emissione della BAM (bolla di accompagnamento dei beni viaggianti) è dovuta dal depositario autorizzato e dai destinatari registrati, al momento dell’estrazione dall’impianto; lo stesso obbligo non si applica invece ai successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita.
Relativamente agli oli lubrificanti, invece, si precisa che il trasferimento di tali prodotti che hanno assolto l’imposta sia effettuato nel rispetto del citato D.P.R. n. 627 del 1978, ferma restando la possibilità di utilizzare il DAS ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 25 marzo 1996, n. 210. Pertanto non occorre l’emissione della BAM per gli oli lubrificanti movimentati dagli esercenti depositi commerciali che effettuano rivendita dei medesimi prodotti.