I dati dello spesometro 2013 dovranno essere comunicati il 10 e il 22 aprile (il 20 e il 21 sono giorni festivi), a seconda delle modalità delle liquidazioni Iva, mensile e trimestrale.
L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore,dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
- Per i contribuenti con liquidazione Iva mensile la presentazione dello spesometro dovrà avvenire entro il 10 aprile 2014;
- per le altre tipologie di contribuenti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, la scadenza è fissata al 22 aprile 2014 (in quanto il 20 e 21 aprile sono festivi).
Si ricorda che con l’art. 2, comma 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012) è stato modificato l’art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che ha istituito la comunicazione per le operazioni Iva di importo superiore a 3.000 euro, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2012:
- viene meno il limite dei 3 mila euro e quindi dovranno essere segnalate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. In linea ad un precedente chiarimento ministeriale (circolare n. 24/E/2011), il Provvedimento 2 agosto 2013 ha specificato che nel caso in cui venga emessa fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, scatta l’obbligo di comunicazione dell’operazione indipendentemente dall’importo. Inoltre, è stato precisato che in via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al dettaglio, ecc.) e 74 ter (agenzie di viaggio) possono continuare ad applicare la soglia minima di 3.600 euro anche alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura ancorché non obbligatoria;
- invece, per quanto attiene alle sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica dovrà essere effettuata solo ed unicamente nel caso in cui le operazioni, rilevanti ai fini Iva, siano di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’Iva.
Dal dettato della disposizione normativa si evince che nello spesometro, indipendentemente dall’ammontare, devono confluire tutte le operazioni attive ovvero passive rilevanti ai fini Iva per le quali vi è l’obbligo di emissione della fattura.