Dal 1° gennaio 2014 è stata soppressa la TARES sostituita in parte da una nuova Imposta Unica Comunale denominata “IUC” introdotta dalla c.d. Legge di Stabilità 2014.
Più in generale tale nuova imposta è composta dall’IMU, avente natura patrimoniale, con esclusione delle abitazioni principali, nonché da una componente riferita ai servizi suddivisa tra la TASI (servizi indivisibili) nonché dalla nuova tassa sui rifiuti (TARI, che di fatto sostituisce la “vecchia” TARES).
La IUC dunque si compone:
Presupposto |
Soggetto passivo |
Base imponibile |
|
IMU |
Possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (escluse quelle di lusso) |
Possessore |
Valore immobile art. 13del D.L. n. 201/2011 |
Tari |
Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti |
Utilizzatore |
Superficie del fabbricato |
Tasi |
Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati |
Possessore/Utilizzatore (tra il 10% e il 30%) |
Base imponibile IMU (aliquota base 1 per mille) |
Presupposto della TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto, la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. I Comuni possono:
A seguito del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio scorso, i Comuni potranno aumentare ulteriormente le aliquote Tasi dello 0,8 per mille. Ne consegue che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI potrà raggiungere il 3,3 per mille per l’abitazione principale ovvero l’11,4 per mille sugli altri immobili comprensiva dell’IMU.
La TASI ha in comune con la TARI il presupposto impositivo, le esclusioni ed i soggetti obbligati. Infatti, il presupposto impositivo è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La base imponibile è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU.
Presupposto della TARI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
La base imponibile della TARI è data dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne deriva che ciò che si deve prendere a riferimento è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi.
Si precisa, inoltre, che al fine dell’applicazione della tassa si devono considerare le superfici dichiarate ovvero accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Con riferimento alla determinazione della superficie da assoggettare alla nuova tassa non si deve tener conto della parte di essa ove siano formati in via prevalente e continuativa rifiuti speciali per il cui smaltimento provvedono a proprie spese direttamente i produttori.
In presenza di rifiuti speciali assimilati che sono prodotti da magazzini di materie prime e prodotti finiti, la tassa è dovuta solo nella misura del 40%. Rientrano tra i rifiuti assimilati quelli che sono prodotti da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio di lavoratori e pubblico.
(Fonte: mysolution.it)