La “legge di stabilità 2014”, come noto, ha introdotto l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo con mezzi tracciabili.
Con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, il dipartimento del Tesoro ha tuttavia chiarito che, “ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto”.
Pertanto, affinché possano essere irrogate le sanzioni prima richiamate, rileva esclusivamente l’ormai famoso limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio.
La stessa nota aggiunge: “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.
(ndr: hanno scherzato, come i bambini!)
(Fonte: Fiscal Focus)